AVVISO DI PUBBLICAZIONE SESSIONE PROVA VALUTATIVA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO NAZIONALE OBBLIGATORIO DEGLI OPERATORI IN SERVIZI NON FINANZIARI AUSILIARI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO PER IL MICROCREDITO (ELENCO TUTOR)

 

Roma 08 marzo 2020

AVVISO DI PUBBLICAZIONE SESSIONE PROVA VALUTATIVA PER ISCRIZIONE NELL’ELENCO NAZIONALE OBBLIGATORIO DEGLI OPERATORI IN SERVIZI NON FINANZIARI AUSILIARI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO PER IL MICROCREDITO (ELENCO TUTOR)

L’Ente Nazionale per il Microcredito, di seguito “Ente” o ENM, 

VISTO l’art. 13, comma 1-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1 dicembre 2016, n. 225, ai sensi del quale “al fine di garantire un’adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito […] è istituito presso l’ENM, che ne cura la tenuta e l’aggiornamento, l’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell’elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall’ENM sulla base delle linee guida redatte dall’Ente stesso, sentito il parere della Banca d’Italia.”

VISTE le Linee guida per l’iscrizione nell’elenco nazionale obbligatorio e i Requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale obbligatorio;

EMANA il presente avviso per selezionare nuovi iscritti nell’elenco nazionale obbligatorio, relativo alla sessione di prova valutativa, al fine dell’accertamento da parte dell’ENM dell’effettiva idoneità a svolgere i servizi di assistenza e monitoraggio e la conseguente iscrizione nell’Elenco nazionale obbligatorio. Con tale avviso non viene messa in atto alcuna procedura concorsuale. L’Ente si riserva l’insindacabile facoltà di valutare le richieste pervenute al fine della migliore realizzazione dei servizi connessi all’iscrizione nell’Elenco. Il presente Avviso e le adesioni ricevute non comportano per l’Ente l’assunzione di alcun obbligo contrattuale nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell’Ente. L’ENM si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente il presente Avviso, consentendo, a richiesta dei richiedenti, la restituzione dell’eventuale documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.

COMUNICA agli interessati che la seconda sessione per la prova valutativa necessaria ai fini dell’iscrizione nell’elenco nazionale obbligatorio si svolgerà il giorno 20 aprile 2021, salvo diversa comunicazione. Qualora il richiedente l’iscrizione nell’elenco nazionale obbligatorio sia un soggetto diverso dalla persona fisica, la prova valutativa dovrà essere svolta e superata dal Responsabile dei servizi ausiliari.

L’ammissione alla prova valutativa è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all’art. 3 comma 1 e all’art. 4 comma 1 dei Requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale obbligatorio, la cui procedura di verifica avverrà al superamento della prova valutativa nelle modalità previste ai sensi dell’art. 13 delle Linee Guida, nonché alla frequenza di un corso di orientamento specifico sulle materie attinenti alla prestazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, fatti salvi i casi specifici previsti all’art. 4 comma 5. La partecipazione al corso e il superamento della prova valutativa non consentono l’iscrizione automatica nell’Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito, come da art.12 delle Linee Guida.

A causa del persistere della grave emergenza sanitaria legata al Covid-19, tutte le procedure per la selezione si svolgeranno in tempi ravvicinati ed in modalità esclusivamente telematica.

Le domande di richiesta di accesso al corso di orientamento e di partecipazione alla sessione della prova valutativa del 20 aprile 2021 dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 04 aprile 2021 all’indirizzo , e dovranno includere la dichiarazione obbligatoria di avvenuta presa visione dei Requisiti per l’iscrizione, delle Linee Guida, del Codice Deontologico e Regolamento disciplinare. In assenza di ciò la domanda non sarà ritenuta valida.

Il corso di orientamento funzionale all’ammissione alla prova valutativa sarà suddiviso in moduli preregistrati fruibili attraverso piattaforma informatica.

Dal 19 marzo al 19 aprile 2021 sarà possibile l’accesso ai moduli didattici e la fruizione degli stessi.

La prova valutativa, fissata per il 20 aprile 2021 salvo diversa comunicazione, sarà strutturata come un test a risposta multipla (50 quesiti, 1 risposta corretta e due distrattori) e verterà sulle materie affrontate nei moduli proposti di seguito elencati:

  • IL MERCATO DEL MICROCREDITO (Microcredito e microfinanza: la via italiana; la domanda e l’offerta di microcredito; i numeri del microcredito; microcredito e banche)
  • DIRITTO E COMPLIANCE DEL MICROCREDITO (La normativa nazionale primaria; la normativa secondaria e regolamentare; gli obblighi legati alla privacy e all’anti riciclaggio; qualità e sicurezza del processo di microcredito)
  • SERVIZI AUSILIARI PER IL MICROCREDITO IMPRENDITORIALE (Natura e tipologie dei servizi ausiliari; le linee di indirizzo per i servizi ausiliari dell’ENM; il modello di gestione dell’ENM; il sistema delle garanzie per il microcredito)
  • MICROCREDITO E PERFORMANCE SOCIALE (Sostenibilità e outreach; la misurazione di impatto; le metriche di misurazione; modelli di misurazione)
  • ELENCO NAZIONALE OBBLIGATORIO (Vigilanza e Consiglio di Gestione; linee guida; codice deontologico e regolamento disciplinare)
  • LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA (Il bilancio di una microimpresa; il business plan; costruire un business plan; gli obblighi contabili e fiscali di una microimpresa; presentare un business plan)
  • LA FINANZA DEL MICROCREDITO (Le strutture finanziarie del microcredito; le garanzie nel microcredito; microcredito social lending; i fondi di microcredito; microcredito e social bonds)
  • MICROCREDITO SOCIALE (Natura e applicabilità; impatto del microcredito sociale; forme di garanzia per il microcredito sociale)
  • L’EDUCAZIONE FINANZIARIA AL MICROCREDITO (Intendimento comunitario; istruzione alla consapevolezza di rischi ed opportunità; il Tutor maestro di alfabetizzazione finanziaria e facilitatore al potere economico)

Il punteggio minimo per superare la prova è 30. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta errata e/o non data vale 0 punti. Il mancato conseguimento del punteggio minimo non preclude l’iscrizione ad una successiva sessione valutativa. Per lo svolgimento della prova, i candidati dovranno utilizzare un pc o un dispositivo dotato di connessione a internet, fotocamera e microfono correttamente installati nel sistema operativo.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.microcredito.gov.it . Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti telefonando, nei giorni lavorativi, al numero 06.86956900 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica

 

L’Ente Nazionale per il Microcredito, con sede legale a Roma (RM), via Vittoria Colonna, n. 1, C.F. 97538720588 (di seguito“ENM”) è Titolare del trattamento dei dati personali del Tutor, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), della normativa italiana di armonizzazione e dei provvedimenti adottati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, complessivamente la “Normativa vigente”). Il trattamento dei dati personali da parte dell’Ente è necessario per le funzioni istituzionali in materia di tenuta dell’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito, secondo quanto previsto dall’art.13 comma 1bis del decreto legislativo del 22 ottobre 2016 n°193 convertito con modificazioni dalla legge 1° Dicembre 2016 n.225.I dati personali saranno trattati nel rispetto della Normativa vigente con il supporto di mezzi cartacei e informatici mediante strumenti adeguati a garantire la loro sicurezza. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate e debitamente istruite dall’ENM al trattamento degli stessi e saranno archiviati presso la sede della Segreteria Tecnico –Amministrativa, l’Ufficio Tutor e il datacenter Caldera, via Caldera 21 Milano 20153, accanto al M.I.X.I dati personali del Tutor potranno essere comunicati a enti, autorità o istituzioni pubbliche, società di consulenza, avvocati o altri professionisti che operino per conto dell’ENM. Tali soggetti potranno agire in qualità di autonomi Titolari del trattamento di Responsabili del trattamento. In quest’ultima ipotesi, i terzi verranno contrattualizzati dall’ENM quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. La lista dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare. I dati trasmessi per l’iscrizione saranno oggetto di diffusione (Linee Guida per l’iscrizione, rinvio) mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ENM, nell’Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Tranne eventuali casi obbligatori per legge, i dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi. Il trattamento avverrà per il tempo necessario all’iscrizione nell’Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Successivamente i dati saranno conservati per un periodo non superiore a 10 (dieci) anni, al fine di poter gestire un eventuale contenzioso in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia civilistica e fiscale.

In qualità di interessato, potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR applicabili, consistenti nel:

  1. a) diritto di ottenere dall’ENM la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
  2. b) diritto di rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 16 del GDPR. 

Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione indirizzata al Data Protection Officer dell’ENM all’indirizzo e-mail

Inoltre, in qualità di interessato, potrà sempre esercitare un diritto di reclamo nei confronti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.


Roma 09 novembre 2020

AVVISO DI PUBBLICAZIONE SESSIONE PROVA VALUTATIVA PER ISCRIZIONE NELL’ELENCO NAZIONALE OBBLIGATORIO DEGLI OPERATORI IN SERVIZI NON FINANZIARI AUSILIARI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO PER IL MICROCREDITO (ELENCO TUTOR)

L’Ente Nazionale per il Microcredito, di seguito “Ente” o ENM, 

VISTO l’art. 13, comma 1-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1 dicembre 2016, n. 225, ai sensi del quale “al fine di garantire un’adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito […] è istituito presso l’ENM, che ne cura la tenuta e l’aggiornamento, l’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell’elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall’ENM sulla base delle linee guida redatte dall’Ente stesso, sentito il parere della Banca d’Italia.”

VISTE le Linee guida per l’iscrizione nell’elenco nazionale obbligatorio e i Requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale obbligatorio;

EMANA il presente avviso per selezionare nuovi iscritti nell’elenco nazionale obbligatorio, relativo alla sessione di prova valutativa, al fine dell’accertamento da parte dell’ENM dell’effettiva idoneità a svolgere i servizi di assistenza e monitoraggio e la conseguente iscrizione nell’Elenco nazionale obbligatorio. Con tale avviso non viene messa in atto alcuna procedura concorsuale. L’Ente si riserva l’insindacabile facoltà di valutare le richieste pervenute al fine della migliore realizzazione dei servizi connessi all’iscrizione nell’Elenco. Il presente Avviso e le adesioni ricevute non comportano per l’Ente l’assunzione di alcun obbligo contrattuale nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell’Ente. L’ENM si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente il presente Avviso, consentendo, a richiesta dei richiedenti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.

COMUNICA agli interessati che la prima sessione per la prova valutativa necessaria ai fini dell’iscrizione nell’elenco nazionale obbligatorio si svolgerà il giorno 10 dicembre 2020, salvo diversa comunicazione. Qualora il richiedente l’iscrizione nell’elenco nazionale obbligatorio sia un soggetto diverso dalla persona fisica, la prova valutativa dovrà essere svolta e superata dal Responsabile dei servizi ausiliari.

L’ammissione alla prova valutativa è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all’art. 3 comma 1 e all’art. 4 comma 1 dei Requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale obbligatorio, la cui procedura di verifica avverrà al superamento della prova valutativa nelle modalità previste ai sensi dell’art. 13 delle Linee Guida, nonché alla frequenza di un corso di orientamento specifico sulle materie attinenti alla prestazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, fatti salvi i casi specifici previsti all’art. 4 comma 5. 

A causa del persistere della grave emergenza sanitaria legata al Covid-19, tutte le procedure per la selezione si svolgeranno in tempi ravvicinati ed in modalità esclusivamente telematica.

Le domande di richiesta di accesso al corso di orientamento e di partecipazione alla sessione della prova valutativa del 10 dicembre 2020 dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 novembre 2020 all’indirizzo .

Il corso di orientamento funzionale all’ammissione alla prova valutativa sarà suddiviso in moduli preregistrati fruibili attraverso piattaforma informatica.

Dal 09 novembre al 09 dicembre 2020 sarà possibile l’accesso ai moduli didattici e la fruizione degli stessi.

La prova valutativa, fissata per il 10 dicembre 2020 salvo diversa comunicazione, sarà strutturata come un test a risposta multipla e verterà sulle materie affrontate nei moduli proposti di seguito elencati:

  • IL MERCATO DEL MICROCREDITO (Microcredito e microfinanza: la via italiana; la domanda e l’offerta di microcredito; i numeri del microcredito; microcredito e banche)
  • DIRITTO E COMPLIANCE DEL MICROCREDITO (La normativa nazionale primaria; la normativa secondaria e regolamentare; gli obblighi legati alla privacy e all’anti riciclaggio; qualità e sicurezza del processo di microcredito)
  • SERVIZI AUSILIARI PER IL MICROCREDITO IMPRENDITORIALE (Natura e tipologie dei servizi ausiliari; le linee di indirizzo per i servizi ausiliari dell’ENM; il modello di gestione dell’ENM;  il sistema delle garanzie per il microcredito)
  • MICROCREDITO E PERFORMANCE SOCIALE (Sostenibilità e outreach; la misurazione di impatto; le metriche di misurazione; modelli di misurazione)
  • ELENCO NAZIONALE OBBLIGATORIO (Vigilanza e Consiglio di Gestione; linee guida; codice deontologico e regolamento disciplinare)
  • LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA (Il bilancio di una microimpresa; il business plan; costruire un business plan; gli obblighi contabili e fiscali di una microimpresa; presentare un business plan)
  • LA FINANZA DEL MICROCREDITO (Le strutture finanziarie del microcredito; le garanzie nel microcredito; microcredito social lending; i fondi di microcredito; microcredito e social bonds)
  • MICROCREDITO SOCIALE (Natura e applicabilità; impatto del microcredito sociale; forme di garanzia per il microcredito sociale)
  • L’EDUCAZIONE FINANZIARIA AL MICROCREDITO (Intendimento comunitario; istruzione alla consapevolezza di rischi ed opportunità; il Tutor maestro di alfabetizzazione finanziaria e facilitatore al potere economico)
  • WEBINAR MODELLI GESTORI DELL’ENM (facoltativo, rivolto a coloro che vorranno operare nei progetti promossi da ENM con gli istituti bancari convenzionati con ENM)

Saranno a breve pubblicate le F.A.Q. relative alla prova valutativa.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.microcredito.gov.it . Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti telefonando, nei giorni lavorativi, al numero 06.86956900 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica .

 

L’Ente Nazionale per il Microcredito, con sede legale a Roma (RM), via Vittoria Colonna, n. 1, C.F. 97538720588 (di seguito“ENM”) è Titolare del trattamento dei dati personali del Tutor, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), della normativa italiana di armonizzazione e dei provvedimenti adottati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, complessivamente la “Normativa vigente”). Il trattamento dei dati personali da parte dell’Ente è necessario per le funzioni istituzionali in materia di tenuta dell’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito, secondo quanto previsto dall’art.13 comma 1bis del decreto legislativo del 22 ottobre 2016 n°193 convertito con modificazioni dalla legge 1° Dicembre 2016 n.225.I dati personali saranno trattati nel rispetto della Normativa vigente con il supporto di mezzi cartacei e informatici mediante strumenti adeguati a garantire la loro sicurezza. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate e debitamente istruite dall’ENM al trattamento degli stessi e saranno archiviati presso la sede della Segreteria Tecnico –Amministrativa, l’Ufficio Tutor e il datacenter Caldera, via Caldera 21 Milano 20153, accanto al M.I.X.I dati personali del Tutor potranno essere comunicati a enti, autorità o istituzioni pubbliche, società di consulenza, avvocati o altri professionisti che operino per conto dell’ENM. Tali soggetti potranno agire in qualità di autonomi Titolari del trattamento di Responsabili del trattamento. In quest’ultima ipotesi, i terzi verranno contrattualizzati dall’ENM quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. La lista dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare. I dati trasmessi per l’iscrizione saranno oggetto di diffusione (Linee Guida per l’iscrizione, rinvio) mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ENM, nell’Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Tranne eventuali casi obbligatori per legge, i dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi. Il trattamento avverrà per il tempo necessario all’iscrizione nell’Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Successivamente i dati saranno conservati per un periodo non superiore a 10 (dieci) anni, al fine di poter gestire un eventuale contenzioso in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia civilistica e fiscale.

In qualità di interessato, potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR applicabili, consistenti nel:

a) diritto di ottenere dall’ENM la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;

b) diritto di rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 16 del GDPR. 

Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione indirizzata al Data Protection Officer dell’ENM all’indirizzo e-mail

Inoltre, in qualità di interessato, potrà sempre esercitare un diritto di reclamo nei confronti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

 

 


Roma luglio 2019

Avviso_Albo_operatori_microcredito

ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco degli Operatori Territoriali in servizi ausiliari e di monitoraggio per il microcredito

AVVISO CHIUSO

FINALITA’ DELL’AVVISO

L’Ente Nazionale per il Microcredito, di seguito “Ente” o “ENM” (vedi profilo istituzionale in  Allegato

1) intende realizzare un elenco di operatori territoriali da cui selezionare alcuni profili professionali  formati   per erogare i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio di cui all’art. 3 del D.M. n.176/2014 e all’art. 111 comma 1 e 3 del d.lgs. 385/93 (T.U.B.) e in conformità alle linee di indirizzo per la prestazione dei servizi ausiliari di cui sopra pubblicate dall’Ente Nazionale per il Microcredito il 17 maggio 2016 (Allegato 2). L’eventuale selezione, formazione e affidamento dei servizi avverrà nell’ambito dei progetti di microcredito di volta in volta promossi dall’Ente, anche in accordo con altre istituzioni centrali o locali o direttamente da quest’ultime.

Per “Operatori territoriali” si intendono le persone giuridiche e le persone fisiche titolari di partita IVA, in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e professionalità necessari per svolgere i servizi ausiliari e di monitoraggio a supporto del microcredito.

I “servizi ausiliari e di monitoraggio” individuati dall’Art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 176/2014 dovranno essere erogati in conformità alle linee guida pubblicate dall’Ente Nazionale per il Microcredito il 17 maggio 2016 e attraverso gli strumenti informatici che verranno messi a disposizione dell’Ente.

Nello svolgimento delle loro attività, gli operatori assicureranno una capillare relazione con le comunità locali, effettuando un’analisi dell’evoluzione dei loro bisogni socio-economici e delle loro difficoltà  di accesso al credito.

Scopo dell’elenco è di favorire, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, l’inquadramento e la formazione di figure professionali altamente qualificate per lo svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio di cui sopra in risposta alle esigenze degli operatori di microcredito competenti sul territorio nazionale.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di adesione al presente Avviso le persone giuridiche e le persone fisiche, titolari di partita iva, in possesso dei requisiti di idoneità morale, e di conoscenze tecnico finanziarie, economiche e giuridiche.

I soggetti interessati (liberi professionisti, titolari di ditte individuali, rappresentanti legali p.t. di società) ad aderire al presente Avviso dovranno essere in possesso di uno o più requisiti professionali di seguito indicati:

Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche ed equipollenti;
Comprovata specializzazione ed esperienza professionale maturata nel settore finanziario con particolare rilievo al settore dell’inclusione finanziaria e della promozione della microfinanza;
Esperienza diretta e/o tramite strutture collegate nella gestione del processo di erogazione del credito;
Comprovata esperienza nella gestione di attività connesse al microcredito e alla microfinanza; La domanda di adesione dovrà contenere:
Dichiarazione  firmata  in cui il candidato afferma:
di impegnarsi a partecipare attivamente all’attività di aggiornamento sulle tematiche del microcredito, promossa dall’Ente;
di impegnarsi ad attivare sinergie ed interscambi informativi con gli altri operatori territoriali;
di avere la disponibilità di una o più sedi operative presenti sul territorio nazionale (specificare aree di competenza) dotate di una linea telefonica e dei necessari supporti informatici annessi (accesso a internet e alla posta elettronica);
di aver preso visione e di condividere le linee di indirizzo emanate dall’Ente in materia di servizi ausiliari obbligatori.

nel caso di liberi professionisti:
iscritti ad un ordine professionale: il proprio curriculum vitae dal quale si evinca l’esperienza professionale maturata nel settore finanziario e l’esperienza connessa all’erogazione del credito, il certificato di attribuzione della partita iva, nonchè il certificato d’iscrizione all’ordine professionale di pertinenza. In alternativa al certificato suddetto, potrà essere allegata un’autocertificazione sottoscritta dall’interessato nella quale si attesti di essere iscritto all’ordine professionale indicato;
non iscritti ad alcun ordine professionale: il proprio curriculum vitae dal quale si evinca l’esperienza professionale maturata nel settore finanziario e l’esperienza connessa all’erogazione del credito, nonchè il certificato di attribuzione della partita iva.
già dipendenti di altre pubbliche amministrazioni: oltre a quanto previsto nel caso di liberi professionisti iscritti o non iscritti a un ordine professionale, si ricorda che, ai sensi del comma 7 e 8 art. 53 D. lgs. N. 165/2001, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Tale autorizzazione dovrà essere necessariamente consegnata all’ENM prima della sottoscrizione dell’eventuale incarico.
nel caso di ditte individuali e di società: una breve presentazione e l’indicazione delle esperienze dei soggetti operanti, nonchè il certificato di iscrizione alla camera di commercio. In alternativa al certificato predetto, potrà essere allegata un’autocertificazione sottoscritta dall’interessato nella quale si attesti l’iscrizione al registro delle imprese;
nel caso di / fondazioni/ enti no profit: una breve presentazione e l’indicazione delle esperienze dei soggetti operanti, nonché il certificato d’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. In alternativa potrà essere allegata un’autocertificazione sottoscritta dall’interessato nella quale si attesti l’iscrizione al registro indicato.

Le domande di adesione possono essere inoltrate all’Ente a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso, con le seguenti modalità: per posta elettronica certificata, all’indirizzo e-mail indicando nell’oggetto la dicitura “Richiesta iscrizione elenco operatori territoriali in servizi ausiliari”, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: “Ente Nazionale per il Microcredito, Via Savoia 80, 00198, Roma”. La busta chiusa dovrà recare sul frontespizio l’indicazione del mittente e la dicitura: “Richiesta iscrizione elenco operatori territoriali in servizi ausiliari”.

Ciascun soggetto che risponda al presente Avviso si assume la piena responsabilità della veridicità delle proprie dichiarazioni rese ai termini di legge.

L’Ente si riserva di verificare la sussistenza formale dei requisiti di cui sopra in capo ai soggetti candidati ai fini dell’inserimento nell’elenco.

PROCEDURE

Un’apposita commissione istituita presso l’Ente selezionerà le domande di adesione verificando il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di professionalità e competenza, sulla base di quanto certificato nella documentazione inviata.

L’Ente si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati e di escludere i soggetti che non dovessero, sulla base della documentazione inviata, risultare in possesso dei requisiti stessi.

Resta fermo l’obbligo a carico dell’iscritto di comunicare all’E.N.M. con tempestività qualsiasi variazione relativamente ai requisiti di iscrizione precedentemente dichiarati, pena la cancellazione dall’elenco.

L’iscrizione nell’elenco ha una durata di 2 anni.

Con il presente Avviso non viene messa in atto alcuna procedura concorsuale. L’Ente si riserva l’insindacabile facoltà di valutare le istanze pervenute al fine della migliore realizzazione dei servizi richiesti. Il presente Avviso e le adesioni ricevute non comportano per l’Ente l’assunzione di alcun

obbligo  contrattuale  nei  confronti  dei  soggetti  interessati  né,  per  questi  ultimi,  alcun  diritto  a

qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell’Ente.

L’Ente si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente il presente Avviso, consentendo, a richiesta dei richiedenti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.

L’Ente declina ogni responsabilità relativamente alla mancata  consegna delle domande di adesione per causa non imputabile all’Ente medesimo.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

A seguito di una valutazione compiuta dall’Ente, i profili professionali ritenuti idonei tra quelli che avranno fatto richiesta di iscrizione all’elenco potranno essere chiamati a partecipare a corsi di formazione ai fini dell’acquisizione e del consolidamento delle conoscenze necessarie e delle modalità operative per ricoprire l’incarico di tutor di microcredito per conto dell’ENM. La predetta attività formativa è propedeutica e essenziale allo svolgimento dei servizi ausiliari e di monitoraggio per il microcredito ed è organizzata e gestita dall’Ente, anche in collaborazione con formatori specializzati.

Terminato proficuamente il corso di formazione di cui sopra, i soggetti selezionati stipulano con l’Ente apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di attribuzione dell’incarico, il o i territori di competenza, il o i soggetti finanziatori convenzionati con l’ENM con cui collaborare. Nella stessa convenzione verranno stabilite le modalità di partecipazione ai corsi di aggiornamento sul microcredito.

INFORMAZIONI E PUBBLICITA’

Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.microcredito.gov.it

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti telefonando, nei giorni lavorativi, al numero 06 86956900 dalle ore 10.00 alle ore 17.00, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica .

Il responsabile del procedimento è il dott. Riccardo Graziano..

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento. I dati personali forniti saranno dunque oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.

L’Ente Nazionale per il Microcredito

L’Ente Nazionale per il Microcredito è un soggetto di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 106.

L’Ente esercita un’ampia serie di funzioni di promozione e coordinamento delle iniziative di microcredito e microfinanza realizzate o da realizzarsi a livello nazionale ed europeo. In particolare: • funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall’Unione Europea, nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell’Unione Europea (Legge 106 del 12 luglio 2011 art. 1 comma 4 bis);

compiti operativi di monitoraggio e valutazione di tutte le iniziative italiane di microcredito e microfinanza (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010);
ruolo di promozione, prosecuzione e sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in transizione (microfinanza per la cooperazione), in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri (legge 24 Dicembre 2007 n. 244, art.2, commi 185-187).

Un’altra importante attribuzione dell’Ente è quella prevista dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, art. 39, comma 7-bis, che ha disposto che una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sia riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito, da destinare alla microimprenditorialità. In tale contesto, all’Ente è attribuito il compito di definire, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, i criteri soggettivi ed oggettivi di accesso al Fondo, nonché la facoltà di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per alimentare le risorse della quota del Fondo riservata al microcredito e di svolgere attività di informazione, supporto, formazione, consulenza tecnica e tutoring in favore dei promotori e degli operatori territoriali di microcredito.

 

Inoltre, l’Ente è promotore della “Rete nazionale per il microcredito dei Comuni italiani”, nata dal Memorandum d’intesa sottoscritto con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il 19 novembre 2010 e finalizzata a supportare, con il diretto coinvolgimento degli Enti locali e mediante la costituzione di Fondi di garanzia, la realizzazione di progetti di microfinanza sul territorio nazionale.

In relazione alle funzioni attribuitegli, pertanto, l’attività dell’Ente può essere suddivisa in due macroaree di intervento:

quella riferita ai progetti di microcredito;
quella concernente le attività tecniche, connesse e strumentali al sostegno dei singoli progetti e del mercato del microcredito.

ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

SERVIZI AUSILIARI DEL MICROCREDITO – LINEE DI INDIRIZZO

Art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176

PREMESSO CHE l’Ente Nazionale per il Microcredito, già Comitato Nazionale Italiano per il Microcredito, esercita le proprie funzioni istituzionali a seguito della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 e del successivo Comma 4-bis, Articolo 8 della Legge 12 luglio 2011, n. 106. Tali normative attribuiscono all’Ente “funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall’Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell’Unione europea”;

VISTO il Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia, emanato con il Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 e in particolare l’articolo 111, comma 5, in base al quale “il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando: a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche  dei finanziamenti; b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3; c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4; d) le informazioni da fornire alla clientela”;

 

VISTO l’art. 39 del Decreto del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214, recante disposizioni per il potenziamento degli interventi degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, in particolare, l’art. 39, comma 7-bis, che prevede che “7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle

disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all’articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da  destinare alla microimprenditorialità. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l’Ente Nazionale per il Microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L’Ente Nazionale per il Microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l’incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l’istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176 concernente la disciplina del microcredito in attuazione dell’articolo 111, comma 5 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 ed in particolare l’art. 3 “sevizi ausiliari di assistenza e 2 monitoraggio”, in base al quale “(1) l’operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati: a)  supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività; b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale; c) formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività  dell’attività; d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato; e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato; f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all’articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro; g) supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del progetto finanziato. (2) In deroga al comma 1, l’operatore di microcreditopuò affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività. Il contratto prevede, tra l’altro, l’obbligo di riferire periodicamente all’operatore l’andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati”.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176 concernente la disciplina del microcredito in attuazione dell’articolo 111, comma 5 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 ed in particolare il Titolo III ed il Titolo IV che regolamentano la figura degli operatori di microcredito;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014 concernente gli interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialità;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2015 concernente modifiche al Decreto del 24 dicembre 2014 in materia di interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialità; CONSIDERATO CHE l’attività di monitoraggio svolta dall’Ente in merito all’erogazione dei servizi ausiliari del microcredito richiesti ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176 ha anche evidenziato che gli intermediari finanziari attivi nel  mercato microcreditizio, in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, si limitano, nella maggior parte dei casi: (i) a fornire tali servizi ricorrendo esclusivamente a modalità “a distanza” senza prevedere un rapporto diretto con il soggetto finanziato; (ii) a limitare il numero dei servizi offerti al solo fine di un formale rispetto del dettato normativo, interpretando così in modo restrittivo la ratio che ha ispirato il legislatore primario;

CONSIDERATO CHE una offerta efficace e quanto più esaustiva dei servizi richiamati è condizione rilevante per il miglior esito dei programmi di microcredito e per uno sviluppo sostenibile del mercato microcreditizio;

CONSIDERATO CHE i servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio possono essere demandati dall’intermediario erogatore del microcredito anche a soggetti terzi non rientranti nel perimetro degli intermediari finanziari e, pertanto, non vigilati direttamente da Banca d’Italia;

CONSIDERATO CHE alle operazioni di microcredito è stata estesa la garanzia statale del Fondo Centrale di Garanzia per le pmi, e che eventuali default di operazioni microcreditizie possono impattare negativamente sulla finanza pubblica;

RITENUTO CHE una corretta erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio debba essere assicurata tramite una offerta ampia dei servizi ausiliari e da modalità di erogazione che  assicurino anche un necessario rapporto diretto e personale fra tutor e soggetti finanziati, e ciò anche allo scopo di:

sviluppare le capacità personali ed auto imprenditoriali dei soggetti che richiedono l’accesso allo strumento del microcredito;
rafforzare i rapporti fiduciari tra beneficiari e operatori finanziari con l’obiettivo di aumentare il tasso di inclusione finanziaria e di contenere i tassi attesi di insolvenza;

incentivare l’auto-imprenditorialità, dispiegando in tal modo le reali potenzialità dello strumento microcredito e della garanzia pubblica ad esso associata.

RITENUTO ALTRESI’ CHE: si rende necessario,, promuovere una evoluzione delle prassi di prestazione dei servizi previsti nell’Art. 3 del DM 176 2014 al fine di rendere irrinunciabili contenuti e modalità di erogazione utili a prevenire e minimizzare alcuni rischi, tra i quali:

aumento del tasso medio di insolvenza nei progetti di microcredito;
frustrazione della legittima aspettativa da parte dei beneficiari di essere adeguatamente supportati dal sistema finanziario e dalle istituzioni;
alto tasso di escussione della copertura prestata dal Fondo di garanzia per le P.M.I., eventualmente favorito da uno spazio per comportamenti di “azzardo morale” da parte dei soggetti finanziatori a fronte dell’elevato grado di copertura offerto dal  Fondo stesso;
fallimento degli obiettivi immateriali propri di un corretto progetto di microcredito  anche in termini di soddisfazione psicologica del microimprenditore;
sottodimensionamento del tasso di inclusione sociale e finanziaria determinato dal rischio di selezione avversa dei beneficiari eventualmente spiegato da uno screening  non adatto a valorizzare l’idea progettuale.

EMANA:
LE SEGUENTI LINEE DI INDIRIZZO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI OBBLIGATORI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO DEL MICROCREDITO :

Art. 1

Servizi prestati nel periodo antecedente l’erogazione del microcredito

Il microcredito dovrà essere corredato, in fase istruttoria, dall’offerta dei seguenti servizi ausiliari:

a.1 supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto imprenditoriale e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività.

b.1 supporto alla definizione dell’idea d’impresa, al fine di verificarne la sostenibilità economico finanziaria.

Tali servizi dovranno essere realizzati attraverso incontri diretti con il beneficiario del

microcredito, nel corso di un calendario di appuntamenti che verranno fissati di comune accordo, tra prestatario dei servizi e beneficiario, in relazione alle specifiche esigenze operative.

In fase istruttoria, potranno essere offerti, sulla base di specifiche competenze, anche attraverso il supporto delle ICT, ulteriori servizi tra i quali:

a.2 supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato.

b.2 supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato.

c.2 formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;

d.2 formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività.

Art. 2
Servizi prestati nel periodo successivo l’erogazione del microcredito

Il microcredito dovrà essere corredato, nella fase successiva all’erogazione, dall’offerta dei seguenti servizi ausiliari:

a.1   supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità del progetto finanziato ;

b.1 orientamento verso le possibili soluzioni al fine di prevenire eventuali criticità dell’impresa.

Tali servizi dovranno essere offerti attraverso incontri diretti con il soggetto tutorato, secondo un calendario di appuntamenti che verranno fissati di comune accordo, tra prestatario dei servizi e beneficiario, ed in relazione alle specifiche esigenze operative.

In tale fase potranno altresì essere offerti, sulla base delle necessità del beneficiario, anche con il supporto di tecnologie ICT, ulteriori servizi ausiliari, tra i quali:

a.2 supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;

b.2 supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;

c.2 formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;

d.2 formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività.

Art. 3
Elenco dei Prestatori di Servizi Ausiliari del Microcredito

Ai fini della tutela della fede pubblica e della trasparenza dei risultati conseguiti, l’Ente pubblicherà nel proprio sito, aggiornandolo periodicamente, un elenco volontario dei prestatori dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che rispondono ai requisiti qualitativi minimi stabiliti dall’Ente Nazionale per il Microcredito.

I soggetti iscritti in tale elenco, e la loro attività di prestazione di servizi, saranno oggetto di monitoraggio da parte dell’Ente, al fine di valutarne l’impatto sul buon esito delle operazioni microcreditizie da questi assistite.

Art. 4 Disposizioni Transitorie

L’Ente provvederà a divulgare i requisiti qualitativi utili alla iscrizione nell’Elenco dei prestatori dei servizi di Microcredito anche tramite un apposito codice analitico di condotta che verrà redatto.

Verrà favorito – anche attraverso idonei programmi di formazione e capacity building – l’adeguamento dei soggetti operanti nel mercato dei servizi ausiliari del microcredito agli standard qualitativi individuati.